Con la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, ai commi 2 e 3, si dispone la proroga di un anno, fino al 31/12/2017, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La proroga sale a 5 anni, fino al 31/12/2021, per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali, o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio.  

Inoltre, in questi casi, la percentuale di detrazione è aumentata al 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio ed al 75% nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media prevista dal D.M. 26/06/2016 e asseverata con l’Attestato di Prestazione Energetica.

 

Stralcio Legge di bilancio 2017

Si riporta di seguito lo stralcio della legge:     

(Capo 1. Articolo 1 commi 1 e 2) Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

 Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (modifica all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – comma 1, lettera a), n. 1).

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021 (lettera a), n. 2).

 Per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali la misura della detrazione è ulteriormente aumentata per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021:

  • 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
  • 75% di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la quantità media di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015

 Si ricorda che i requisiti tecnici non sono in discussione ed attualmente restano quelli del 2010.

Si riportano di seguito i requisiti limite:

limiti 65 DM 2010